Legge ordinaria
Una legge ordinaria è una legge approvata da un'assemblea legislativa secondo un procedimento non speciale (ordinario) e che, per questa ragione, si distingue ad esempio dalle leggi costituzionali e, in alcuni ordinamenti, dalle leggi organiche.
Nella gerarchia delle fonti è subordinata alla costituzione, alle leggi costituzionali e alle eventuali leggi organiche. Il concetto di legge ordinaria presuppone una costituzione rigida, poiché in presenza di una costituzione flessibile tutte le leggi hanno il medesimo rango, non presentando alcuna forza passiva peculiare.
Caratteri generali
[modifica | modifica wikitesto]Con l'affermarsi del costituzionalismo moderno, la legge è stata la prima norma giuridica a essere caratterizzata dal requisito della primarietà. Di solito la legge ordinaria ha competenza generale e residuale: può cioè disciplinare qualsiasi materia, escluse quelle che la costituzione le sottrae per attribuirle ad altra fonte, come la legge costituzionale (riserva di legge costituzionale), la legge organica (riserva di legge organica) o il regolamento parlamentare. Fa eccezione la Costituzione della Quinta Repubblica francese, che attribuisce la competenza generale e residuale al regolamento governativo (art. 37), mentre le materie riservate alla legge sono elencate tassativamente (art. 34).
Negli Stati federali e regionali, oltre al parlamento della federazione o dello Stato centrale, possono adottare leggi ordinarie anche i parlamenti degli Stati federati o gli organi legislativi degli enti regionali, come il consiglio regionale in Italia: si distinguono così le leggi federali o statali da un lato e le leggi degli Stati federati, regionali o provinciali dall'altro. In questi casi la costituzione ripartisce le competenze tra i due livelli in base alla materia, di solito elencando le materie attribuite a uno dei due e demandando all'altro tutte le materie non elencate (competenza residuale o poteri residui). La competenza residuale spetta di regola agli Stati federati nei sistemi federali e allo Stato centrale in quelli regionali, ma non mancano eccezioni: in Italia, per esempio, la competenza legislativa residuale spetta alle regioni.
In generale le costituzioni escludono le fonti subordinate alla legge ordinaria dalla disciplina di determinate materie, ponendo una riserva di legge, che può essere relativa, se la legge può limitarsi a stabilire i principi della disciplina demandando le regole di dettaglio a una fonte subordinata, o assoluta, se l'intervento delle fonti subordinate è del tutto precluso. A volte la costituzione, oltre a stabilire la riserva, richiede che la legge (ordinaria, organica o costituzionale) sia adottata con un procedimento aggravato rispetto alle altre leggi dello stesso tipo, oppure pone limiti alla discrezionalità del legislatore riguardo al suo contenuto: si parla allora di riserva rinforzata e, in caso di aggravamento del procedimento, di legge rinforzata o atipica.
L'organo legislativo esercita alcune funzioni non normative con atti che, per previsione costituzionale, hanno la forma della legge ordinaria, come l'approvazione del bilancio dello Stato: si tratta di leggi meramente formali, che pur avendo la forma e la forza della legge ordinaria non sono atti normativi.
Con legge ordinaria si possono anche porre norme prive dei caratteri di generalità e astrattezza. Queste leggi non sono vietate, ma sono sottoposte a un controllo di costituzionalità particolarmente incisivo, contro il rischio di eccesso di potere legislativo: è il caso della legge-provvedimento[1] e della legge di interpretazione autentica.[2]
In Italia
[modifica | modifica wikitesto]In Italia la legge ordinaria è approvata dal Parlamento secondo il procedimento previsto dagli articoli 70-74 della Costituzione oppure, nelle materie di loro competenza, dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione delle competenze tra Stato e regioni è stabilita dall'art. 117 della Costituzione, che elenca le materie di competenza esclusiva statale e quelle di legislazione concorrente, attribuendo alle regioni la competenza residuale. Il procedimento si articola nelle fasi dell'iniziativa, dell'esame e approvazione da parte di entrambe le camere, della promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Giampiero Buonomo, L'ingerenza del legislativo nel giudiziario: figure sintomatiche, su Golem informazione, 2013.
- ↑ Con la sentenza n. 210 del 2013, depositata il 18 luglio 2013, la Corte costituzionale della Repubblica Italiana ha condiviso la lettura della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di false interpretazioni autentiche («è questa una qualifica non corrispondente alla realtà») e ha dichiarato illegittima la disposizione impugnata.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Lucio Pegoraro e Angelo Rinella, Le fonti nel diritto comparato, Torino, Giappichelli, 2000.