Restituzione
Con restituzione o risarcimento in forma specifica si intende una tutela fornita da un ordinamento giuridico con la quale si ristabilisce uno status quo ante modificato illegittimamente o sine causa. Affondando le radici nel diritto romano, è una delle forme di tutela più antiche del diritto civile europeo ed è prevista anche dall'ordinamento italiano. Si distingue nettamente dal risarcimento in quanto quest'ultimo non ripristina uno status precedente bensì neutralizza economicamente un danno. La restituzione, invece, riguarda una situazione di fatto alterata.
Con il termine restituzione si fa anche riferimento alla riconsegna di un bene culturale a un individuo, a un gruppo sociale o a una nazione con l'intento di sanare un'ingiustizia passata o ancora in corso[1].
Fondamenti
[modifica | modifica wikitesto]La tutela restitutoria può avere due tipi di fondamento a seconda di ciò che si restituisce. Di fronte a un diritto soggettivo, quale la proprietà, sarà molto facile attuare tale tutela in quanto troverà fondamento direttamente nel diritto, il quale è previsto direttamente dalla legge. È ovviamente palese ritenere un proprietario legittimato a chiedere la restituzione di un proprio bene di cui è stato spossessato.
Ma la restituzione è importante anche per un'altra fattispecie molto differente, quella dell'ingiustificato arricchimento: in questo caso non c'è un diritto violato ma uno spostamento patrimoniale che non ha alcuna giustificazione economica, non derivante cioè da alcuna obbligazione o da alcun negozio. Il fondamento in questo caso poggia le sue basi sul regime della circolazione dei beni.
A causa della diversità delle due situazioni fronteggiate dal rimedio, si discute in dottrina se esista un unico e unitario rimedio restitutorio. In effetti, nel caso di diritto violato la tutela avrà carattere reale, mentre nell'altro caso necessariamente personale; inoltre nel primo caso avrà ad oggetto la restituzione di uno specifico bene, nel secondo non necessariamente, potendo anche trattarsi di uno spostamento di meri valori. Tuttavia per dottrina autorevole[2] si tratta di un unico rimedio, in quanto agisce sempre e comunque contro una situazione di fatto che contrasta con quella di diritto, a prescindere poi dalla diversità intrinseca della fattispecie concretamente da tutelare, alla quale la restituzione andrà poi adattata.
Più difficile è collegare questa forma di tutela, sorta storicamente a ridosso dell'illecito e con forti connotazioni sanzionatorie, all'arricchimento ingiustificato che invece non richiede né un illecito, né una causa ingiusta, bensì la mancanza stessa della causa. È con una clausola generale l'art. 2041 c.c. a fornire un divieto di arricchirsi senza causa, ma viene immediatamente ridimensionato dall'articolo successivo che lo relega ad azione sussidiaria, qualora possa essere utilizzata una tutela differente.
Obbligazione restitutoria
[modifica | modifica wikitesto]Come specificato sopra, i rimedi di tutela apprestati dall'ordinamento sono eterogenei a seconda della situazione concreta. Per una violazione della proprietà è prevista semplicemente un'azione esperibile dal proprietario, solitamente di rivendica o inibitoria.
Molto più articolata è la questione relativa all'arricchimento ingiustificato. Il dato principale è che sorge un'obbligazione restitutoria in capo all'arricchito nei confronti dell'impoverito, ma modalità e forme possono divergere significativamente. La restituzione può essere infatti reale qualora si tenda a restituire la stessa cosa o il suo valore, oppure patrimoniale se si restituisce il solo arricchimento conseguito.
Il codice civile italiano non esprime una preferenza verso l'uno o l'altro metodo: se da varie disposizioni sembra emergere quello patrimoniale (ad esempio dove si dispone che la misura dell'arricchimento deve essere valutata dal momento della domanda giudiziale), dottrina e giurisprudenza sembrano preferire la concezione reale, temendo che quella patrimoniale renda troppo debole una tutela già di per sé residuale, specialmente in ambito probatorio. In realtà nel codice civile sembra sia in vigore un sistema misto tra reale e patrimoniale, da attuare a seconda dello stato soggettivo dell'accipiens: si avrà concezione reale in caso di malafede e patrimoniale viceversa.
Restituzione dei beni culturali
[modifica | modifica wikitesto]Al di fuori del lessico civilistico, il termine designa la riconsegna di un bene culturale al suo areale d'origine, alla comunità che lo ha prodotto o agli ex proprietari e ai loro eredi, allo scopo di sanare un'ingiustizia passata o ancora in atto; in questa accezione è usato come sinonimo di rimpatrio, ritorno o rientro[1].
La pratica è antica: secondo il racconto biblico già nel 539 a.C. il re persiano Ciro il Grande dispose il ritorno degli oggetti sacri da Babilonia al tempio di Gerusalemme. In età contemporanea due episodi hanno fatto da precedente: la restituzione ai paesi d'origine delle opere requisite da Napoleone, decisa dopo il 1815, e il programma alleato Monuments, Fine Arts and Archives, avviato dopo il 1945 per rintracciare e restituire le opere trafugate dai nazisti, sottratte alle famiglie ebraiche o cedute in vendite forzate[1].
Dalla seconda metà del XX secolo la questione è stata posta anche dalle comunità indigene all'interno degli Stati in cui vivono, in particolare nelle ex colonie britanniche: emblematica la vicenda dei Kwakiutl canadesi, la cui campagna ha condotto alla creazione della U'mista Cultural Society e al rientro degli oggetti cerimoniali legati al potlatch. Il tema è tornato al centro del dibattito pubblico nel novembre 2017, con il discorso del presidente francese Emmanuel Macron all'Università di Ouagadougou, e con il rapporto commissionato l'anno successivo a Felwine Sarr e Bénédicte Savoy sulla restituzione del patrimonio culturale africano[1].
Sul piano normativo non esiste un obbligo generale di restituzione: gli strumenti principali sono la convenzione UNESCO del 1970 e la convenzione UNIDROIT del 1995, cui si affiancano strumenti non vincolanti come gli undici principi adottati nel 1998 dalla Washington Conference on Holocaust-Era Assets, che raccomandano di ricercare una «soluzione giusta ed equa» caso per caso[1]. Molto dipende perciò dalle legislazioni nazionali e dalle politiche delle singole istituzioni museali, che vanno da normative preclusive dell'alienazione, come il British Museum Act del 1963, a leggi di restituzione mirate, come quella francese del 2020 sulle opere destinate a Benin e Senegal.
Il dibattito è tradizionalmente polarizzato tra nazionalismo culturale, per cui l'oggetto va ricondotto al contesto che gli dà senso, e internazionalismo culturale, secondo cui il patrimonio non appartiene a una singola nazione ed è meglio conservato e fruito nei musei enciclopedici. L'Italia è stata coinvolta in entrambi i ruoli: ha ottenuto dal Metropolitan Museum of Art il rientro del Cratere di Eufronio (2006) e ha a sua volta restituito la Stele di Axum all'Etiopia (2005) e la Venere di Cirene alla Libia (2008).
Note
[modifica | modifica wikitesto]Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Adolfo Di Majo, La tutela civile dei diritti, 4ª ed., Milano, Giuffrè, 2003.
- (EN) Alexander Herman, Restitution: The Return of Cultural Artefacts, Lund Humphries, 2021, ISBN 978-1-84822-538-1, OCLC 1265463456.
Voci correlate
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Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) restitution, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
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